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STATUTO |
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TITOLO
I° |
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DENOMINAZIONE
- SEDE - DURATA - SCOPO - ATTIVITA’ |
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|
Art.
1 |
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E'
costituita una Associazione Sociale di Solidarietà che si denomina |
||||
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D.C.A. |
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ASSOCIAZIONE PER LA RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA DEI DISTURBI COGNITIVI ACQUISITI |
||||
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Art.
2 |
||||
|
L'Associazione
ha sede in Rovereto Via dell’Abetone 6/a. |
||||
|
Con
delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie,
filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all’estero. |
||||
|
Art.
3 |
||||
|
La
durata dell'Associazione è illimitata. |
||||
|
Lo
scioglimento potrà essere deliberato esclusivamente con le modalità di
cui al successivo art. 18. |
||||
|
In
caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività,
dovrà essere devoluto ad altre Associazioni aventi finalità analoghe
alla presente Associazione. |
||||
|
Art.
4 |
||||
|
L'Associazione
ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità al
recupero, al sostegno, alla riabilitazione, alla prevenzione del disagio
psicosociale e all'integrazione sociale dei cittadini portatori di
disturbi cognitivi acquisiti, attraverso una attività di sviluppo di
servizi sociosanitari e rieducativi, orientati al recupero di situazioni
di marginalità sociale e culturale oltre che di svantaggio psicofisico. |
||||
|
L'Associazione
non ha scopo di lucro. |
||||
|
Art.
5 |
||||
|
In
relazione agli scopi da perseguire l'Associazione può gestire stabilmente
o temporaneamente in proprio o per conto terzi: |
||||
|
·
Centri di riabilitazione neuropsicologica e di socializzazione. |
||||
|
·
Centri con attività di consulenza, valutazione e sostegno per
familiari e pazienti con disturbi cognitivi acquisiti. |
||||
|
·
Centri per attività didattica e formativa inerente gli scopi
sociali. |
||||
|
A
tale scopo può: |
||||
|
·
Promuovere attività di informazione e sensibilizzazione della
comunità al fine di renderla più consapevole e disponibile ad
interessarsi e ad accogliere le persone in stato di bisogno. |
||||
|
·
Promuovere attività ed iniziative che portino all'impegno delle
istituzioni a favore delle persone portatrici di disturbi cognitivi
acquisiti, o comunque deboli e svantaggiate, al fine di affermare e
tutelare i loro diritti. |
||||
|
·
Promuovere e sostenere lo studio e la ricerca sui disturbi
cognitivi acquisiti, in conto proprio o delegando a centri istituzionali o
a singoli mediante borse di studio. |
||||
|
·
Promuovere e sostenere la realizzazione di programmi terapeutici,
per conto proprio o delegando a terzi, fruendo di tutti i mezzi,
informatici e non, messi a disposizione dalla tecnologia. |
||||
|
·
Promuovere in conto proprio o delegando a terzi la pubblicazione di
materiale informativo o didattico inerente lo scopo sociale a mezzo di
supporto cartaceo ed anche con videocassette, pellicole, nastri,
dischetti, CD e con ogni altro supporto magnetico e non attualmente
esistente o reperibile in futuro. |
||||
|
·
Pubblicare un periodico o bollettino d'informazione in conto
proprio o delegandone la realizzazione e la diffusione ad una società
editoriale. |
||||
|
·
Promuovere e sostenere Congressi, Simposi, Tavole rotonde, Corsi di
aggiornamento in conto proprio o delegando a terzi. |
||||
|
·
Promuovere l'informazione e la pubblicizzazione degli scopi sociali
e delle attività dell'Associazione fruendo di qualsiasi mass media
compreso stampa, radio, televisione, cartellonistica, cinema, rete
telematica o con ogni altro mezzo idoneo allo scopo, in conto proprio o
delegando a strutture specializzate. |
||||
|
Per
il buon funzionamento dei centri l'Associazione potrà avvalersi della
collaborazioni di soci, di volontari, di personale specializzato a
contratto o assunto stabilmente secondo le attuali norme di legge. |
||||
|
Per
lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione può ottenere
sovvenzioni da soci e da enti pubblici o privati che saranno disciplinate
da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti. |
||||
|
TITOLO
II° |
||||
|
SOCI |
||||
|
Art.
6 |
||||
|
Il
numero dei soci è illimitato e variabile. Possono essere soci coloro che,
non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione, intendono
perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. |
||||
|
I
soci persone fisiche possono essere: |
||||
|
a)
Soci fondatori - che corrispondono alle persone fisiche che hanno
cooperato alla stesura del presente atto ed altre che per la loro opera
meritoria siano state elette formalmente all'unanimità dai soci fondatori
viventi, riuniti in apposita assemblea a maggioranza assoluta 50% + 1
(cinquanta per cento più uno). |
||||
|
b)
Soci sostenitori - che sostengono le finalità dell'Associazione. |
||||
|
c)
Soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o
indirettamente, dei servizi dell'Associazione. |
||||
|
d)
Soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente,
esclusivamente per fini di solidarietà. |
||||
|
Possono
altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui
statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione
sociale. |
||||
|
Ogni
socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base alla
appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. |
||||
|
Art.
7 |
||||
|
Chiunque
desideri diventare socio, deve presentare domanda scritta al Consiglio di
Presidenza, nella quale dichiari di obbligarsi all'osservanza di questo
statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi: |
||||
|
a)
Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e attività
svolta. |
||||
|
b)
I motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di
essere iscritto. |
||||
|
c)
L'entità della quota d'associazione che si propone di
sottoscrivere. |
||||
|
d)
L'impegno che intende assumere rispetto all'attività
dell'Associazione. |
||||
|
Art.
8 |
||||
|
I
soci hanno l'obbligo di: |
||||
|
a)
Sottoscrivere e versare una quota minima di partecipazione al
capitale di lire 15.000 (quindicimila). Non adempiendo a tale obbligo
entro due mesi dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza relativa
all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta. |
||||
|
b)
Provvedere al pagamento delle quote sociali annuali di cui al
successivo art. 9. In caso di perdurante morosità relativa alle quote
annuali il socio potrà essere dichiarato decaduto dalla Associazione con
provvedimento del Consiglio di Presidenza. |
||||
|
c)
Osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi
sociali. |
||||
|
d)
Cooperare al raggiungimento dei fini sociali e astenersi da ogni
attività che sia comunque in contrasto con gli interessi
dell'Associazione. |
||||
|
Art.
9 |
||||
|
Il
Consiglio di Presidenza stabilisce l'importo delle quote di ammissione e
delle successive quote annuali, provvedendo ad aggiornarle quando sia
necessario. |
||||
|
In
ipotesi di perdurante morosità relativa a tali quote annuali, il socio
potrà essere dichiarato decaduto dalla Associazione con provvedimento del
Consiglio stesso. |
||||
|
Art.
10 |
||||
|
I
soci in regola hanno diritto di: |
||||
|
a)
Partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni
delle cariche sociali. |
||||
|
b)
Usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall'Associazione nei
modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni degli
organi sociali. |
||||
|
c)
Prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi
sociali eventuali osservazioni o appunti riferentisi alla gestione
sociale. |
||||
|
d)
Esaminare i libri sociali e quelli degli organi di presidenza,
quando almeno un terzo lo richieda. |
||||
|
Art.
11 |
||||
|
Il
vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, a esclusione o a
morte del socio. |
||||
|
Art.
12 |
||||
|
Il
socio che intende recedere dall'Associazione deve farne dichiarazione
scritta e presentarla personalmente al Consiglio di Presidenza o a mezzo
raccomandata A.R. |
||||
|
Art.
13 |
||||
|
L'esclusione,
oltre che nel caso di cui all’art. 8, può essere deliberata
dall'Assemblea nei confronti del socio che venga meno all'adempimento
degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle
deliberazioni degli organi sociali, o arrechi in qualunque modo danno
morale o materiale all'Associazione, ovvero perda i requisiti previsti per
l'ammissione, e nei confronti del socio che non partecipi alle assemblee,
senza delega e senza giustificati motivi, per almeno tre volte
consecutive. |
||||
|
Contro
la delibera dell'Assemblea il socio escluso può appellarsi, entro trenta
giorni dalla comunicazione avutane, al Collegio dei Probiviri, la cui
decisione è definitiva. |
||||
|
L'esclusione
del socio ha effetto dall'annotazione nel Libro Soci. |
||||
|
Dalla
data di tale annotazione il socio decade dall'esercizio dei diritti
attivi. |
||||
|
TITOLO
III° |
||||
|
PATRIMONIO
SOCIALE |
||||
|
Art.
14 |
||||
|
Il
patrimonio sociale è costituito: |
||||
|
a)
Dal capitale sociale formato dalle quote di partecipazione
all'Associazione. |
||||
|
b)
Da qualunque altro importo che pervenga all'Associazione per atti
di liberalità, lasciti o per contributi da enti pubblici o privati. |
||||
|
Durante
la vita dell’Associazione il patrimonio sociale è indivisibile fra i
soci. |
||||
|
TITOLO
IV° |
||||
|
ESERCIZIO
SOCIALE - BILANCIO |
||||
|
Art.
15 |
||||
|
L'esercizio
sociale coincide con l'anno solare. |
||||
|
Art.
16 |
||||
|
Alla
fine di ciascun esercizio il Consiglio di Presidenza provvederà, secondo
le norme di legge e con i criteri di una buona e corretta amministrazione,
alla compilazione del bilancio annuale e del relativo conto perdite e
giacenze, nonché alla redazione della relazione sull'andamento della
gestione sociale. |
||||
|
La
relazione degli amministratori, oltre a quanto disposto dall’art. 2429
bis del C.C., dovrà contenere esaurienti indicazioni circa il
perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente
svolta, tenendo conto dell'evoluzione del contesto economico e sociale in
cui l'Associazione è inserita. |
||||
|
TITOLO
V° |
||||
|
ORGANI
SOCIALI |
||||
|
Art.
17 |
||||
|
Sono
organi sociali: |
||||
|
a)
L'Assemblea dei soci fondatori. |
||||
|
b)
L'Assemblea generale dei soci. |
||||
|
c)
Il Consiglio di Presidenza. |
||||
|
d)
Il Collegio dei Sindaci. |
||||
|
e)
Il Collegio dei Probiviri. |
||||
|
Art.
18 |
||||
|
All’Assemblea
dei soci fondatori in sede straordinaria a delibera con le maggioranze di
legge, spetta: |
||||
|
·
Le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. Lo
scioglimento dell'Associazione dovrà comunque essere votato con almeno i
due terzi più uno dell'Assemblea. |
||||
|
E'
comunque vietata ogni modificazione dello Statuto Sociale diretta ad
eliminare il carattere di Associazione Sociale di Solidarietà. |
||||
|
Art.
19 |
||||
|
Le
Assemblee Generali dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. |
||||
|
Spetta
all’Assemblea ordinaria: |
||||
|
·
Eleggere le cariche sociali. |
||||
|
·
Approvare il bilancio annuale, con relative relazioni, e decidere
circa la destinazione delle rimanenze o la copertura delle perdite. |
||||
|
·
Approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo
sociale e l'attività sociale effettivamente svolta. |
||||
|
·
Approvare i programmi annuali e pluriennali dell'attività sociale,
con relativo bilancio di previsione. |
||||
|
·
Approvare i regolamenti approvati dal Consiglio di Presidenza. |
||||
|
·
Deliberare sull'esclusione dei soci. |
||||
|
·
Deliberare sulla compravendita di immobili e costruzioni e/o
trasferimenti di diritti reali. |
||||
|
·
Deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione
sociale sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dal
Consiglio di Presidenza o dal Collegio dei Probiviri o dal Collegio
Sindacale, oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un
quinto dei soci ordinari e fondatori. |
||||
|
Sono
riservate all'Assemblea straordinaria: |
||||
|
·
La nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri. |
||||
|
Art.
20 |
||||
|
L'Assemblea
ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi, qualora
particolari esigenze lo richiedano. |
||||
|
L'Assemblea
ordinaria e l'Assemblea straordinaria possono essere convocate dal
Consiglio di Presidenza ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e
devono essere convocate quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata
da almeno tre soci fondatori, dal Collegio dei Sindaci o da almeno un
quinto dei soci, con l'indicazione degli oggetti da trattare. |
||||
|
L'Assemblea
può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. |
||||
|
La
convocazione avviene mediante avviso da esporsi, con l'ordine del giorno
che sarà trattato, nella sede sociale e da recapitarsi ai soci almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. |
||||
|
Vi
può essere indicata inoltre la data della eventuale seconda convocazione. |
||||
|
L’Assemblea
totalitaria è comunque sempre valida. |
||||
|
Art.
21 |
||||
|
L'Assemblea
ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con
l'intervento della maggioranza assoluta dei soci e, in seconda
convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti. |
||||
|
Essa
delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo nei casi per i quali
sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto. |
||||
|
L'Assemblea
straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con
l'intervento di almeno due terzi di tutti i soci e, in seconda
convocazione con la presenza di almeno il 50% + 1 (cinquanta per cento più
uno) di essi. Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole
dei tre quinti dei votanti, eccettuata la nomina dei liquidatori per la
quale è sufficiente la maggioranza relativa. |
||||
|
Art.
22 |
||||
|
Hanno
diritto al voto in Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci. |
||||
|
Ogni
socio ha diritto di un voto. |
||||
|
Il
socio che per giustificati motivi è impedito a intervenire all'Assemblea
può farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta. |
||||
|
Le
deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate
agli atti. |
||||
|
Non
possono essere delegati nè i consiglieri del Consiglio di Presidenza nè
i Sindaci. |
||||
|
Ciascun
socio non può rappresentare più di tre soci. |
||||
|
Le
votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova.
Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda, si provvede per
appello nominale. |
||||
|
Art.
23 |
||||
|
L'Assemblea,
sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal socio fondatore più
anziano, in sua assenza, dal Presidente del Consiglio di Presidenza o dal
Vicepresidente. In assenza di entrambi, la maggioranza elegge fra i soci
chi debba presiederla. |
||||
|
In
assenza del Segretario l'Assemblea designa altresì il Segretario
verbalizzante. |
||||
|
Le
deliberazioni prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto sono
vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. |
||||
|
Art.
24 |
||||
|
Il
Consiglio di Presidenza è composto da tre a nove consiglieri eletti
dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza relativa dei voti. |
||||
|
Almeno
un terzo del Consiglio di Presidenza è composto da soci fondatori che
devono comunque essere eletti dalla Assemblea generale a maggioranza
relativa di voti. |
||||
|
I
consiglieri eletti eleggono, a maggioranza relativa dei voti, il
Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. |
||||
|
I
consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. |
||||
|
I
consiglieri sono esonerati dal prestare cauzione. |
||||
|
Art.
25 |
||||
|
Qualora
nel corso dell'esercizio sociale venga meno, per qualsiasi causa, uno dei
membri del Consiglio di Presidenza, il Consiglio stesso, con deliberazione
approvata dal Collegio dei Sindaci, potrà surrogare il mandato sino alla
prossima Assemblea. |
||||
|
Art.
26 |
||||
|
Il
Consiglio di Presidenza è investito dei più ampi poteri per la gestione
sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione. |
||||
|
Esso
può compiere in genere tutti gli atti e le operazioni che comunque
rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che
per disposizione di legge o dello Statuto, siano espressamente riservati
all'Assemblea dei soci. |
||||
|
Tra
l'altro spetta ad esso: |
||||
|
·
Deliberare sull'ammissione dei soci. |
||||
|
·
Convocare le assemblee ed eseguire le delibere. |
||||
|
·
Formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea. |
||||
|
·
Compilare il bilancio annuale e le relazioni allo stesso. |
||||
|
·
Redigere la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo
sociale e l'attività effettivamente svolta. |
||||
|
·
Conferire procure per singoli atti o categorie di atti. |
||||
|
·
Predisporre i programmi sociali da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea. |
||||
|
·
Stipulare tutti i contratti o gli atti attinenti all'attività
sociale. |
||||
|
Art.
27 |
||||
|
Il
Consiglio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei suoi
membri o il Collegio dei Sindaci nei casi stabiliti dalla legge. |
||||
|
Esso
delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed
a maggioranza di voti. |
||||
|
Le
deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario verbalizzante. |
||||
|
Art.
28 |
||||
|
Il
Presidente del Consiglio di Presidenza ha la legale rappresentanza
dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, in qualsiasi grado e
specie di giurisdizione. |
||||
|
Egli
adempie alle funzioni demandate dalla legge e dallo Statuto e cura
l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza. |
||||
|
La
firma del Presidente, apposta sotto la ragione sociale, la quale ragione
sociale sia scritta, stampata o stampigliata, impegna validamente
l'Associazione di fronte a terzi senza necessità di ulteriori formalità. |
||||
|
In
caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce, con tutte le
attribuzioni e i poteri, il Vicepresidente. |
||||
|
Art.
29 |
||||
|
Il
collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due)
membri supplenti, eletti dall'Assemblea, a maggioranza relativa dei voti,
fra i soci e non soci. |
||||
|
I
membri effettivi eletti dall'Assemblea nominano il Presidente del Collegio
dei Sindaci. |
||||
|
I
Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. |
||||
|
Il
Collegio dei Sindaci controlla la gestione sociale, vigila sull'osservanza
della legge e dello statuto e accerta l'esattezza delle scritture
contabili e del bilancio. |
||||
|
Il
Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno una volta all’anno. |
||||
|
Esso
delibera a maggioranza di voti. |
||||
|
I
Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente ad atti
di ispezione e controllo. |
||||
|
I
loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti nell'apposito libro. |
||||
|
Art.
30 |
||||
|
Il
Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, eletti
dall'Assemblea all'unanimità, preferibilmente tra i non soci. |
||||
|
I
Probiviri nominano al loro interno un Presidente del Collegio; durano in
carica tre anni e sono rieleggibili. |
||||
|
Fatto
salvo l'articolo 33, non possono essere eletti alla carica di Probiviri e,
se eletti decadono d'ufficio, i Consiglieri ed i Sindaci. |
||||
|
Il
Collegio dei Probiviri delibera solo in riunione totalitaria e a
maggioranza di voti. |
||||
|
E'
di competenza del collegio dei Probiviri, oltre alla decisione definitiva
sull'esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che
avessero a sorgere, tra i soci e l'Associazione o gli organi di essa,
circa l'interpretazione e l'applicazione dello Statuto, dei regolamenti,
delle deliberazioni sociali o concernente comunque i rapporti sociali,
sempre che possano formare oggetto di contenzioso. |
||||
|
I
Probiviri decidono nella loro qualità di arbitri amichevoli compositori,
nelle forme dell'arbitrato irrituale. |
||||
|
Il
ricorso ai Probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione
del Collegio dei Probiviri va assunta entro sessanta giorni dalla
presentazione del ricorso. |
||||
|
Le
decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive. |
||||
|
TITOLO
VI° |
||||
|
DISPOSIZIONI
VARIE |
||||
|
Art.
31 |
||||
|
Nel
caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea Generale Straordinaria
dei soci eleggerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri e le
norme di liquidazione. |
||||
|
Art.
32 |
||||
|
Per
quanto non contemplato nel presente Statuto si intendono richiamate le
disposizioni di legge vigenti in materia di società cooperative e di
cooperative sociali. |
||||
|
Art.
33 |
||||
|
In
via straordinaria, all'avvio della vita associativa, l'Assemblea dei soci
fondatori eleggerà comunque un Consiglio di Presidenza che avrà tutte le
funzioni e le prerogative ad esso delegate dal presente statuto, nonché
surrogherà le funzioni vacanti secondo l'articolo 25. |
||||
|
Art.
34 |
||||
|
Per
qualsiasi controversia foro competente: Trento. |
||||
|
I
SOCI FONDATORI |
||||
|
Claudio
Podbersig |
||||
|
Mario
Tonetta |
||||
|
Bruno Zanotti |