STATUTO

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - ATTIVITA’

Art. 1

E' costituita una Associazione Sociale di Solidarietà che si denomina

D.C.A.

ASSOCIAZIONE    PER    LA    RIABILITAZIONE    NEUROPSICOLOGICA    DEI   DISTURBI   COGNITIVI   ACQUISITI

Art. 2

L'Associazione ha sede in Rovereto Via dell’Abetone 6/a.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all’estero.

Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento potrà essere deliberato esclusivamente con le modalità di cui al successivo art. 18.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, dovrà essere devoluto ad altre Associazioni aventi finalità analoghe alla presente Associazione.

Art. 4

L'Associazione ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità al recupero, al sostegno, alla riabilitazione, alla prevenzione del disagio psicosociale e all'integrazione sociale dei cittadini portatori di disturbi cognitivi acquisiti, attraverso una attività di sviluppo di servizi sociosanitari e rieducativi, orientati al recupero di situazioni di marginalità sociale e culturale oltre che di svantaggio psicofisico.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 5

In relazione agli scopi da perseguire l'Associazione può gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi:

·       Centri di riabilitazione neuropsicologica e di socializzazione.

·       Centri con attività di consulenza, valutazione e sostegno per familiari e pazienti con disturbi cognitivi acquisiti.

·       Centri per attività didattica e formativa inerente gli scopi sociali.

A tale scopo può:

·       Promuovere attività di informazione e sensibilizzazione della comunità al fine di renderla più consapevole e disponibile ad interessarsi e ad accogliere le persone in stato di bisogno.

·       Promuovere attività ed iniziative che portino all'impegno delle istituzioni a favore delle persone portatrici di disturbi cognitivi acquisiti, o comunque deboli e svantaggiate, al fine di affermare e tutelare i loro diritti.

·       Promuovere e sostenere lo studio e la ricerca sui disturbi cognitivi acquisiti, in conto proprio o delegando a centri istituzionali o a singoli mediante borse di studio.

·       Promuovere e sostenere la realizzazione di programmi terapeutici, per conto proprio o delegando a terzi, fruendo di tutti i mezzi, informatici e non, messi a disposizione dalla tecnologia.

·       Promuovere in conto proprio o delegando a terzi la pubblicazione di materiale informativo o didattico inerente lo scopo sociale a mezzo di supporto cartaceo ed anche con videocassette, pellicole, nastri, dischetti, CD e con ogni altro supporto magnetico e non attualmente esistente o reperibile in futuro.

·       Pubblicare un periodico o bollettino d'informazione in conto proprio o delegandone la realizzazione e la diffusione ad una società editoriale.

·       Promuovere e sostenere Congressi, Simposi, Tavole rotonde, Corsi di aggiornamento in conto proprio o delegando a terzi.

·       Promuovere l'informazione e la pubblicizzazione degli scopi sociali e delle attività dell'Associazione fruendo di qualsiasi mass media compreso stampa, radio, televisione, cartellonistica, cinema, rete telematica o con ogni altro mezzo idoneo allo scopo, in conto proprio o delegando a strutture specializzate.

Per il buon funzionamento dei centri l'Associazione potrà avvalersi della collaborazioni di soci, di volontari, di personale specializzato a contratto o assunto stabilmente secondo le attuali norme di legge.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione può ottenere sovvenzioni da soci e da enti pubblici o privati che saranno disciplinate da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti.

TITOLO II°

SOCI

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato e variabile. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

I soci persone fisiche possono essere:

a)    Soci fondatori - che corrispondono alle persone fisiche che hanno cooperato alla stesura del presente atto ed altre che per la loro opera meritoria siano state elette formalmente all'unanimità dai soci fondatori viventi, riuniti in apposita assemblea a maggioranza assoluta 50% + 1 (cinquanta per cento più uno).

b)    Soci sostenitori - che sostengono le finalità dell'Associazione.

c)    Soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi dell'Associazione.

d)    Soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione sociale.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 7

Chiunque desideri diventare socio, deve presentare domanda scritta al Consiglio di Presidenza, nella quale dichiari di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

a)    Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e attività svolta.

b)    I motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

c)    L'entità della quota d'associazione che si propone di sottoscrivere.

d)    L'impegno che intende assumere rispetto all'attività dell'Associazione.

Art. 8

I soci hanno l'obbligo di:

a)    Sottoscrivere e versare una quota minima di partecipazione al capitale di lire 15.000 (quindicimila). Non adempiendo a tale obbligo entro due mesi dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

b)    Provvedere al pagamento delle quote sociali annuali di cui al successivo art. 9. In caso di perdurante morosità relativa alle quote annuali il socio potrà essere dichiarato decaduto dalla Associazione con provvedimento del Consiglio di Presidenza.

c)    Osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

d)    Cooperare al raggiungimento dei fini sociali e astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con gli interessi dell'Associazione.

Art. 9

Il Consiglio di Presidenza stabilisce l'importo delle quote di ammissione e delle successive quote annuali, provvedendo ad aggiornarle quando sia necessario.

In ipotesi di perdurante morosità relativa a tali quote annuali, il socio potrà essere dichiarato decaduto dalla Associazione con provvedimento del Consiglio stesso.

Art. 10

I soci in regola hanno diritto di:

a)    Partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali.

b)    Usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall'Associazione nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali.

c)    Prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o appunti riferentisi alla gestione sociale.

d)    Esaminare i libri sociali e quelli degli organi di presidenza, quando almeno un terzo lo richieda.

Art. 11

Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, a esclusione o a morte del socio.

Art. 12

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve farne dichiarazione scritta e presentarla personalmente al Consiglio di Presidenza o a mezzo raccomandata A.R.

Art. 13

L'esclusione, oltre che nel caso di cui all’art. 8, può essere deliberata dall'Assemblea nei confronti del socio che venga meno all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali, o arrechi in qualunque modo danno morale o materiale all'Associazione, ovvero perda i requisiti previsti per l'ammissione, e nei confronti del socio che non partecipi alle assemblee, senza delega e senza giustificati motivi, per almeno tre volte consecutive.

Contro la delibera dell'Assemblea il socio escluso può appellarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione avutane, al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è definitiva.

L'esclusione del socio ha effetto dall'annotazione nel Libro Soci.

Dalla data di tale annotazione il socio decade dall'esercizio dei diritti attivi.

TITOLO III°

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 14

Il patrimonio sociale è costituito:

a)    Dal capitale sociale formato dalle quote di partecipazione all'Associazione.

b)    Da qualunque altro importo che pervenga all'Associazione per atti di liberalità, lasciti o per contributi da enti pubblici o privati.

Durante la vita dell’Associazione il patrimonio sociale è indivisibile fra i soci.

TITOLO IV°

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 15

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 16

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Presidenza provvederà, secondo le norme di legge e con i criteri di una buona e corretta amministrazione, alla compilazione del bilancio annuale e del relativo conto perdite e giacenze, nonché alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori, oltre a quanto disposto dall’art. 2429 bis del C.C., dovrà contenere esaurienti indicazioni circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta, tenendo conto dell'evoluzione del contesto economico e sociale in cui l'Associazione è inserita.

TITOLO V°

ORGANI SOCIALI

Art. 17

Sono organi sociali:

a)    L'Assemblea dei soci fondatori.

b)    L'Assemblea generale dei soci.

c)    Il Consiglio di Presidenza.

d)    Il Collegio dei Sindaci.

e)    Il Collegio dei Probiviri.

Art. 18

All’Assemblea dei soci fondatori in sede straordinaria a delibera con le maggioranze di legge, spetta:

·       Le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. Lo scioglimento dell'Associazione dovrà comunque essere votato con almeno i due terzi più uno dell'Assemblea.

E' comunque vietata ogni modificazione dello Statuto Sociale diretta ad eliminare il carattere di Associazione Sociale di Solidarietà.

Art. 19

Le Assemblee Generali dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

Spetta all’Assemblea ordinaria:

·       Eleggere le cariche sociali.

·       Approvare il bilancio annuale, con relative relazioni, e decidere circa la destinazione delle rimanenze o la copertura delle perdite.

·       Approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta.

·       Approvare i programmi annuali e pluriennali dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione.

·       Approvare i regolamenti approvati dal Consiglio di Presidenza.

·       Deliberare sull'esclusione dei soci.

·       Deliberare sulla compravendita di immobili e costruzioni e/o trasferimenti di diritti reali.

·       Deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dal Consiglio di Presidenza o dal Collegio dei Probiviri o dal Collegio Sindacale, oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci ordinari e fondatori.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

·       La nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

Art. 20

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria possono essere convocate dal Consiglio di Presidenza ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e devono essere convocate quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre soci fondatori, dal Collegio dei Sindaci o da almeno un quinto dei soci, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

La convocazione avviene mediante avviso da esporsi, con l'ordine del giorno che sarà trattato, nella sede sociale e da recapitarsi ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Vi può essere indicata inoltre la data della eventuale seconda convocazione.

L’Assemblea totalitaria è comunque sempre valida.

Art. 21

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno due terzi di tutti i soci e, in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) di essi. Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole dei tre quinti dei votanti, eccettuata la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 22

Hanno diritto al voto in Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio ha diritto di un voto.

Il socio che per giustificati motivi è impedito a intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta.

Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti.

Non possono essere delegati nè i consiglieri del Consiglio di Presidenza nè i Sindaci.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova. Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda, si provvede per appello nominale.

Art. 23

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal socio fondatore più anziano, in sua assenza, dal Presidente del Consiglio di Presidenza o dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, la maggioranza elegge fra i soci chi debba presiederla.

In assenza del Segretario l'Assemblea designa altresì il Segretario verbalizzante.

Le deliberazioni prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 24

Il Consiglio di Presidenza è composto da tre a nove consiglieri eletti dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza relativa dei voti.

Almeno un terzo del Consiglio di Presidenza è composto da soci fondatori che devono comunque essere eletti dalla Assemblea generale a maggioranza relativa di voti.

I consiglieri eletti eleggono, a maggioranza relativa dei voti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I consiglieri sono esonerati dal prestare cauzione.

Art. 25

Qualora nel corso dell'esercizio sociale venga meno, per qualsiasi causa, uno dei membri del Consiglio di Presidenza, il Consiglio stesso, con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci, potrà surrogare il mandato sino alla prossima Assemblea.

Art. 26

Il Consiglio di Presidenza è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione.

Esso può compiere in genere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge o dello Statuto, siano espressamente riservati all'Assemblea dei soci.

Tra l'altro spetta ad esso:

·       Deliberare sull'ammissione dei soci.

·       Convocare le assemblee ed eseguire le delibere.

·       Formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

·       Compilare il bilancio annuale e le relazioni allo stesso.

·       Redigere la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività effettivamente svolta.

·       Conferire procure per singoli atti o categorie di atti.

·       Predisporre i programmi sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

·       Stipulare tutti i contratti o gli atti attinenti all'attività sociale.

Art. 27

Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei suoi membri o il Collegio dei Sindaci nei casi stabiliti dalla legge.

Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza di voti.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 28

Il Presidente del Consiglio di Presidenza ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione.

Egli adempie alle funzioni demandate dalla legge e dallo Statuto e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza.

La firma del Presidente, apposta sotto la ragione sociale, la quale ragione sociale sia scritta, stampata o stampigliata, impegna validamente l'Associazione di fronte a terzi senza necessità di ulteriori formalità.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce, con tutte le attribuzioni e i poteri, il Vicepresidente.

Art. 29

Il collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti, eletti dall'Assemblea, a maggioranza relativa dei voti, fra i soci e non soci.

I membri effettivi eletti dall'Assemblea nominano il Presidente del Collegio dei Sindaci.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci controlla la gestione sociale, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e accerta l'esattezza delle scritture contabili e del bilancio.

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno una volta all’anno.

Esso delibera a maggioranza di voti.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti nell'apposito libro.

Art. 30

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea all'unanimità, preferibilmente tra i non soci.

I Probiviri nominano al loro interno un Presidente del Collegio; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Fatto salvo l'articolo 33, non possono essere eletti alla carica di Probiviri e, se eletti decadono d'ufficio, i Consiglieri ed i Sindaci.

Il Collegio dei Probiviri delibera solo in riunione totalitaria e a maggioranza di voti.

E' di competenza del collegio dei Probiviri, oltre alla decisione definitiva sull'esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che avessero a sorgere, tra i soci e l'Associazione o gli organi di essa, circa l'interpretazione e l'applicazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernente comunque i rapporti sociali, sempre che possano formare oggetto di contenzioso.

I Probiviri decidono nella loro qualità di arbitri amichevoli compositori, nelle forme dell'arbitrato irrituale.

Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del Collegio dei Probiviri va assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.

TITOLO VI°

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 31

Nel caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea Generale Straordinaria dei soci eleggerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri e le norme di liquidazione.

Art. 32

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di società cooperative e di cooperative sociali.

Art. 33

In via straordinaria, all'avvio della vita associativa, l'Assemblea dei soci fondatori eleggerà comunque un Consiglio di Presidenza che avrà tutte le funzioni e le prerogative ad esso delegate dal presente statuto, nonché surrogherà le funzioni vacanti secondo l'articolo 25.

Art. 34

Per qualsiasi controversia foro competente: Trento.

I SOCI FONDATORI

Claudio Podbersig

Mario Tonetta

Bruno Zanotti